|
| Territorialità IVA delle prestazioni di servizi dal 2010 |
La direttiva n. 2008/8/CE ha apportato rilevanti modifiche per quanto riguarda la territorialità delle prestazioni di servizi. Le nuove regole si applicano a decorre dal 01/01/2010.
La principale novità introdotta consiste nella modifica della regola che individua il luogo di tassazione dei servizi, nel paese dove è stabilito il “committente” se questo è un soggetto passivo d’imposta, mentre se il committente è un privato, continua ad applicarsi la regola attuale di tassazione nel Paese in cui è stabilito il prestatore.
In concreto dal 1° gennaio 2010 le prestazioni di servizi rese a soggetti IVA stabiliti in Italia, si considerano in ogni caso effettuate in Italia, a prescindere dal luogo dell’operazione e dal domicilio del prestatore, conseguentemente risulteranno soggette ad IVA in Italia le prestazioni di servizi rese a committenti nazionali relative ad operazioni poste in essere al di fuori della Comunità Europea.
Ai fini della determinazione del luogo di tassazione, sono da considerarsi “soggetti passivi” anche i seguenti enti:
- enti che svolgono sia attività commerciali che istituzionali
- enti che svolgono solo attività istituzionali ma risultano identificati ai fini IVA avendo effettuato acquisti intracomunitari di beni complessivamente superiori a euro 10.000.
I principali servizi interessati sono:
- prestazioni di trasporto di beni
- attività accessorie ai trasporti (carico, scarico, ecc.)
- lavorazioni, trasformazioni e riparazioni
- prestazioni di intermediazione
- prestazioni di consulenza e assistenza tecnica
- prestazioni pubblicitarie
- locazioni a lungo termine di mezzi di trasporto
- prestazioni di servizi relative a cessioni di diritti immateriali quali royalties, diritti d’autore e simili.
Si evidenzia che il provvedimento sopracitato abroga i commi 4-bis, 5, 6 e 7 dell’art. 40 DL 331/1993 contenenti i c.d. “servizi intracomunitari” in quanto ora rientrano nella nuova disciplina dell’art. 7-ter DPR 633/1972.
Alla sopracitata regola generale sono previste delle deroghe con riferimento ad alcune tipologie di prestazioni di servizi, esposte più avanti.
Per quanto riguarda i nuovi adempimenti un’altra importante modifica della disciplina ha previsto l’eliminazione dell’obbligo di integrazione delle fatture ricevute per servizi forniti da soggetti passivi UE, in quanto tale adempimento è stato modificato dall’obbligo di emissione di “autofattura” ai sensi del nuovo art. 17 comma 2 DPR 633/72.
A partire dal 01 gennaio 2010 le fatture relative agli acquisti intracomunitari di servizi non dovranno essere registrate integrandole con l’ammontare dell’imposta, bensì dovrà essere emessa “autofattura” (in un unico esemplare) registrando tale documento nel registro delle fatture emesse e degli acquisti.
Con la presente circolare abbiamo sintetizzando le novità con degli schemi di sintesi e dei nuovi adempimenti a carico delle imprese, al fine di facilitare l’individuazione delle prestazione e gli adempimenti correlati.
Vedi struttura nel file PDF allegato
Novità Modelli Intrastat
Le nuove regole di tassazione delle prestazioni di servizi intracomunitari ha apportato importanti novità anche per quanto riguarda i modelli INTRASTAT.
Le novità più rilevanti riguardano:
- l’estensone dell’obbligo della presentazione degli elenchi, anche alle prestazioni di servizi effettuate in ambito comunitario;
- nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione mensile e/o trimestrale e l’abolizione della periodicità annuale;
- la presentazione esclusivamente in via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Tuttavia, fino al 30/04/2010 possono essere presentati in formato elettronico ma entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento.
Per la presentazione degli elenchi sono ora previste due periodicità:
- trimestrale, per le cessioni e gli acquisti di beni e servizi, qualora l’ammontare delle operazioni nel trimestre di riferimento non sia superiore a Euro 50.000.=.
- mensile i restanti soggetti.
Occorre fare attenzione alle nuove modalità per il cambio della periodicità, in quanto se si supera il limite dei 50.000 euro nel corso del trimestre, la periodicità cambia, diventando immediatamente mensile a decorrere dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.
Se ad esempio nei mesi di gennaio e febbraio 2010 l’ammontare complessivo delle operazioni supera i 50.000 euro (30.000 a gennaio + 40.000 a febbraio) a marzo la periodicità diventa immediatamente mensile ed occorrerà presentare un modello intrastat per il primo trimestre, inserendo i movimenti delle operazioni solo dei mesi di gennaio e febbraio, oltre al modello intrastat mensile per le operazioni di marzo.
Visto il ritardo con cui sono state pubblicate le istruzioni, e le incertezze che ancora aspettano chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che non verranno applicate sanzioni per la compilazione degli elenchi relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 per gli obblighi mensili, nonché al primo trimestre per gli obblighi trimestrali, tutto ciò a condizione che i contribuenti provvedano a sanare le eventuali violazioni, inviando entro il 20/07/2010 gli elenchi riepilogativi integrativi, con modalità che saranno stabilite successivamente.
Vi ricordo che per con i miei collaboratori, sono a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o informazioni e/o maggiori dettagli sull’argomento.
Dott. Modesto Pirola
crc_0310.pdf
|
|
| Notizie |
|
Modello Unico Mini

DICHIARAZIONI FISCALI: il mini unico
Il modello Unico Mini può essere presentato da alcune tipologie di contribuenti: chi ha situazioni semplici, senza partita Iva e senza variazioni di domicilio fiscale; chi non può presentare il modello 730 perché non ha il sostituto d’imposta (alcuni casi di dipendenti da privati); chi ha percepito solo redditi di terreni, fabbricati, lavori occasionali. Il modello è stato introdotto lo scorso anno, ma non ha riscosso molto successo proprio per i limiti relativi alle tipologie di utente, ai tipi di reddito da indicare ed agli sconti previsti dalla normativa. A proposito degli sconti si possono indicare: oneri detraibili al 19% (compresi frigoriferi, motori, inverter, bonus mobili), oneri deducibili eccetto la previdenza complementare, spese per ristrutturazioni edilizie, spese per risparmio energetico, detrazioni per borse di studio, cani guida.
|
|